Tribunale di Udine - Concordato minore: ammissibile per il legale rappresentante di A.S.D., per la responsabilità solidale ex art. 38 cc. relativa a debiti maturati dall’Associazione, il quale non può essere ritenuto consumatore
Tribunale Udine, 29 Settembre 2023. Est. Barzazi.
Concordato Minore – Legale rappresentante (Presidente) di associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) – Debiti maturati dall’associazione che gravano sul legale rappresentante per la responsabilità solidale ex art. 38 cc. – Qualifica di consumatore – Esclusione
Concordato Minore - Assegnazione del termine di voto – Durata inferiore al massimo ex art. 78 co.2 lett.c) CCII – Condizioni
Tenuto conto che il concordato minore è una “nuova” procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale, il legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) può proporre un concordato minore ex art. 74 CCII per i soli debiti del sodalizio che su di lui gravano per la responsabilità solidale di cui all’art. 38 c.c., non essendo egli qualificabile, in tale veste, come consumatore.
Nella procedura di concordato minore, è ammissibile la richiesta di assegnazione di un termine per il voto di durata inferiore al massimo ex art. 78 c.2 lett.c) CCII (nella specie, quindici giorni invece di trenta giorni), onde consentire che l’omologazione possa intervenire in conformità al piano proposto (nella specie, entro il termine previsto per il primo pagamento del debito erariale da eseguirsi ai fini della definizione agevolata (c.d. rottamazione quater).
[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Primo Presidente, 26 luglio 2023, n. 22699 – https://www.unijuris.it/node/7100 ]