Tribunale di Modena – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: presupposto richiesto per poter accedere a quella procedura. Ammissibilità della previsione della distribuzione del valore secondo la regola della c.d. priorità relativa.

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Data di riferimento: 
28/08/2023

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III Crisi e Insolvenza, 28 agosto 2023 (data della pronuncia) - Giudice delegato Carlo Bianconi.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Procedura riservata a fronte solo di obbligazioni di natura squisitamente consumeristica – Fondamento.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Distribuzione del valore secondo la regola della c.d. priorità relativa – Previsione possibile – Ragione sottostante.

A fronte di una precisazione così precisa da parte della prima presidente della Suprema Corte di Cassazione, nel decreto 26 luglio 2023, si ritiene (peraltro anche in conformità di plurimi e recenti precedenti di merito) che non possano permanere dubbi in ordine al fatto che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore debba rimanere riservata a chi intenda ristrutturare obbligazioni che abbiano natura squisitamente consumeristica, non residuando spazio neppure per, non previsti, giudizi di prevalenza, o analoghi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore si deve considerare ammissibile la distribuzione del valore secondo la regola della c.d. priorità relativa (RPR), tenuto conto dell’espressa previsione normativa ex artt. 67 e sgg. C.C.I. secondo la quale  il piano ha “contenuto libero” e può prevedere pagamenti “parziali e differenziati” per i creditori, con l’unico limite della previsione dell'art. 67, quarto comma, C.C.I. ai sensi del quale: “E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione,come attestato dall'OCC” (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29793.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Primo Presidente, 26 luglio 2023, n. 22699 https://www.unijuris.it/node/7100, cfr anche nella rivista on-line ILCASO, l’interessante nota di Astorre Mancini - https://blog.ilcaso.it/news_2109 in commento alla sentenza del Tribunale di Modena massimata ed alla sentenza di contrario indirizzo del Tribunale di Rimini, 25 luglio 2023 - https://www.unijuris.it/node/7207].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza