Tribunale di Bolzano – Liquidazione controllata: apertura nei confronti di un pensionato, di fatto nullatenente, che può però avvalersi di finanza esterna da parte del coniuge per coprire le spese della procedura e parte del debito.

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Data di riferimento: 
19/09/2023

Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 19 settembre 2023 – Pres. Francesca Bortolotti, Rel. Cristina Longhi, Giud. Massimiliano Segarizzi.

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Debitore pensionato nullatenente – Titolarità di un reddito nemmeno sufficiente per il suo mantenimento – Possibilità di avvalersi di finanza esterna messa a disposizione dal coniuge – Ammontare sufficiente a coprire le spese prededucibili e parte del debito -  Ammissibilità  dell'apertura della procedura.

Deve ammettersi, in presenza di finanza esterna, messa a disposizione dal coniuge del ricorrente, che appaia sufficiente a coprire le spese prededucibili della procedura ed a soddisfare parte del debito, l’apertura della liquidazione controllata ex artt 268 e sgg. C.C.I nei confronti di un soggetto pensionato, sovraindebitato, privo di beni mobili e immobili, seppure risulti titolare di  un trattamento pensionistico di ammontare tale da non consentirgli nemmeno di far fronte alle spese del suo mantenimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29782.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza