Tribunale di Bologna – Omologazione di accordi di ristrutturazione con transazione con applicazione del cram down: modalità di riscontro del raggiungimento, grazie al c.d. “trascinamento”, della percentuale di adesioni del 60%.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure Concorsuali, 28 giugno 2023 – Pres. Michele Guernelli, Rel. Alessandra Mirabelli, Giud. Maurizio Atzori.
Accordi di ristrutturazione con transazione – Mancata risposta da parte degli enti impositori - Richiesta di applicazione del cram down – Tribunale – Verifica del raggiungimento, anche grazie al c.d. ”trascinamento” della percentuale di adesioni del 60% - Modalità cui attenersi.
Con riferimento ad una domanda di omologazione ex art. 57 C.C.I. di accordi di ristrutturazione sottoscritti con i creditori, con transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 C.C.I. e richiesta di cram-down in applicazione del comma 2 bis di detto secondo articolo data la mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS nei novanta giorni necessari alla proposta transattiva, deve,quanto al necessario raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti aderenti all'accordo rispetto all'indebitamento complessivo dell'imprenditore istante (così come in ordine alla determinante adesione di detti Enti per il raggiungimento di tale soglia), posto che non vi è in dottrina e giurisprudenza concordia sul momento in cui tale percentuale deve essere raggiunta (e se abbiano rilievo i fatti successivi fino all'omologa in termini di nuove adesioni e di modifica dell'indebitamento), ad avviso, del Tribunale, ritenersi necessario che le adesioni siano presenti alla data di deposito del ricorso ex art. 40 CCI e che, a tale data e con riferimento all'indebitamento in quel momento riscontrato, siano raggiunte le soglie per omologare gli accordi anche mediante “trascinamento” delle transazioni fiscali e contributive (adesioni da parte degli enti impositori considerate avvenute seppur nei fatti non verificatesi). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)