Corte di Cassazione (22890/2023) – Piano del consumatore: nel caso trattasi di procedura pendente al momento dell'entrata in vigore della L. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020, deve, in sede di omologa, trovare applicazione la nuova normativa.

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Data di riferimento: 
27/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2023, n. 22890 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Nuove disposizioni introdotte dal D.L.137/2020 – Pendenza della procedura al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione - Omologa – Applicabilità di tale normativa.

Laddove ai sensi del disposto del comma 3 dell'art 4 ter del D..L.137/2020, come convertito con modificazioni  nella L. n. 176/2020, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei  piani  del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione (25 dicembre 2020), il soggetto sovraindebitato si sia avvalso della facoltà di presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 3/2012, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, deve, in assenza di indicazioni di segno diverso, ritenersi, seppure quell'udienza, al momento della entrata in vigore della disciplina prevista dalla quella normativa, si sia tenuta ma il giudice dell'omologa non si sia ancora pronunciato, essendosi riservato di decidere, che quel provvedimento dovrà applicarsi tenendo conto della nuova normativa e non di quella preesistente; ciò in conformità al principio di carattere generale, non derogato dall'art. 4 ter, comma tre succitato, più volte affermato dalla Cassazione, con riferimento alle sentenze, secondo il quale nell'ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso, nell'intervallo di tempo decorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, conseguenti adempimenti [nello specifico la Corte ha accolto il ricorso del consumatore che aveva, con riferimento al piano proposto, lamentato la mancata applicazione da parte del Tribunale, per consentirne, come non era avvenuto per averlo giudicato non meritevole, l'omologazione, in particolare del disposto degli artt. 6, 7 comma 2, lettera d) ter, 12 comma 3 ter, 12 bis comma 3 bis della L. 3/2012 come novellati, nonostante il comma 2 dell'art. 4 ter del D.L. 137/2020 ne avesse previsto l'applicazione alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione di quel decreto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29600.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-luglio-2023-n-22...

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: