Corte di Cassazione (22715/2023 – Deve escludersi che il giudice del sovraindebitamento possa adottare i provvedimenti di sospensione o di declaratoria della improseguibilità o nullità delle procedure esecutive pendenti.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 luglio 2023, n. 22715 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Salvatore Saija.
Sovraindebitamento – Apertura della procedura di accordo di composizione della crisi - Procedure esecutive individuali a carico del medesimo debitore – Contemporanea pendenza - Piena equiordinazione tra giudice dell'esecuzione e giudice del sovraindebitamento - Provvedimenti di sospensione o di declaratoria dell'improseguibilità o nullità di quelle procedure – Pronuncia da parte del giudice concorsuale – Inammissibilità - Facoltà di solamente pronunciare il divieto di inizio o prosecuzione di procedure esecutive – Effetti che ne conseguono per il giudice dell'esecuzione.
I rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012 (applicabile ratione temporis), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice. Pertanto, qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 ss. della legge cit., siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale - col decreto di apertura della stessa, ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., concorrendone i presupposti - può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell'esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate (ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, che ne sia stato debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; tuttavia, nel caso di ritenuta insussistenza di questi, costituisce onere della parte interessata - che abbia ragione di contestare la decisione - opporsi al provvedimento con cui lo stesso giudice dell'esecuzione abbia disposto il prosieguo della procedura, e con i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c., pena l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata. (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'ordinanza del Tribunale che aveva respinto il reclamo proposto dal socio illimitatamente responsabile di una società avverso l'ordinanza del giudice delegato della procedura di sovraindebitamento che,. ad omologazione avvenuta dell'accordo ex art. 12 L. 3/12 dalla stessa proposto, aveva a sua volta respinto la domanda con la quale quel socio aveva richiesto che disponesse la sospensione di alcune procedure esecutive immobiliari pendenti a suo carico e ne dichiarasse l'improcedibilità e la nullità per effetto del disposto dell'art. 7 comma 2 ter della L.3/2012; richiesta che era stata dal g.d. respinta sia perché la novella che aveva introdotto quella disposizione (d.l. 137/2020 convertito in l. 176/2020) era intervenuta successivamente al termine della procedura avanti a sé aperta, sia perché quella norma, secondo la quale “L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” doveva ritenersi facesse riferimento solo alle obbligazioni sociali e non anche a quelle personali di quei soggetti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)