Tribunale di Rimini – Non assoggettabilità a liquidazione controllata del procacciatore d'affari iscritto nel registro delle imprese come ditta individuale laddove superi i limiti previsti dall'art. 2, secondo comma, lettera d), C.C.I.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Fallimenti, 04 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, Giud. Maura Mancini.
Liquidazione controllata – Procacciatore d’affari iscritto nel registro delle imprese come ditta individuale – Superamento dei limiti previsti dall' art. 2, secondo comma, lettera d) C.C.I. - Legittimazione – Esclusione – Assoggettabilità a liquidazione giudiziale – Condizioni.
L’attività di procacciatore d’affari svolta tramite un ditta individuale regolarmente iscritta nel registro delle imprese è attività economica da cui chi l'esercita ritrae ricavi (e, dunque, vi è lo scopo di lucro) e rispondente ai canoni di cui all’art. 2082 c.c., ossia ai caratteri della “professionalità e organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni coinvolti, tanto più quando l'attività non necessiti di mezzi personali e personali rilevanti” (Cass.1466/2019), onde laddove superi i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) C.C.I. quella ditta non può considerarsi impresa minore per cui non può essere ammessa a liquidazione controllata ma risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, e ciò a prescindere dalla natura civile o commerciale dei debiti pregressi in quanto la ditta individuale non è un soggetto distinto dalla persona fisica del suo titolare. La giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che trattasi di attività che, anche se svolta in via personale dal titolare senza organizzazione di mezzi, è soggetta a fallimento (ora, appunto, a liquidazione giudiziale). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29575.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1466 https://www.unijuris.it/node/4819].