Tribunale di Mantova – Le procedure di liquidazione controllata delle società di persone e dei rispettivi soci a responsabilità illimitata possono essere coordinate tra loro pur rimanendo distinte per quanto concerne attivo e passivo.

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Data di riferimento: 
19/06/2023

Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio procedure concorsuali, 19 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.

Liquidazione controllata di società di persone - Coordinamento delle procedure concernenti la società e i soci illimitatamente responsabili - Ammissibilità - Fondamento - Permanere di distinte procedure caratterizzate da attivo e passivo indipendente.

Stante che l'art. 270, primo comma, ultima parte, C.C.I. con riferimento all'apertura della liquidazione controllata richiama l'art. 256 C.C. che, al primo comma, prevede che “la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile  produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili” e che detto articolo è a sua volta richiamato dal successivo art. 257, primo comma, che dispone che in tal caso “il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure”, si deve ritenere che, laddove distinte domande di liquidazione controllata siano proposte da una società di persone e dai suoi soci illimitatamente responsabili, il giudice, ricorrendo la eadem ratio, possa procedere per analogia a coordinare tra loro quelle procedure disponendo che quelle relative ai soci, pur rimanendo autonome con formazione di distinte masse attive e passive, confluiscano nella procedura riguardante la società, con conseguente apertura di un unico rapporto bancario e utilizzo di un'unica pec, con ciò consentendo una gestione più semplice, maggiormente efficiente e un risparmio di costi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29537.pdf

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