Tribunale di Bergamo – Liquidazione controllata: inammissibilità della domanda di accesso, proposta da un soggetto privo di beni mobili o immobili e di redditi di un qualche tipo, che risulti fondata solo su finanza esterna.

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Data di riferimento: 
07/06/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proc. concorsuali ed esecuz. forzata, 07 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Angela Randazzo. Giud. Luca Fuzio.

Liquidazione controllata - Domanda di accesso, proposta da soggetto incapiente, fondata solo su finanza esterna – Inammissibilità – Fondamento.

La domanda di apertura della liquidazione controllata formulata da un soggetto, privo di beni immobili o mobili e di redditi o pensione, che risulti fondata solo su finanza esterna si deve considerare inammissibile, ciò in quanto il legislatore ha previsto per un caso di quel tipo l'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, onde diversamente opinando si ammetterebbe una modalità di elusione dei requisiti richiesti per l'accesso a quel particolare beneficio, in particolare la valutazione della meritevolezza invece non prevista per l'accesso alla liquidazione controllata. In tale contesto l'intervento di terzi finanziatori potrebbe consistere nel pagamento di uno o più creditori del sovraindebitato da parte del terzo, con denaro proprio e senza animo di rivalsa: forma di intevento di cui il liquidatore può prendere atto a posteriori come fattore di riduzione del passivo ma che non esclude la necessità che il debitore per accedere alla procedura di liquidazione controllata debba avere qualche risorsa propria da mettere a disposizione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-7-giugno-2023-pres-de-simone-est-randazzo_1

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza