Tribunale di Pistoia – Ricorso presentato da familiari, tutti pensionati, per l'apertura della liquidazione controllata: quota di reddito da riservare loro. Divieto di apertura di procedure esecutive e cautelari.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/06/2023

Tribunale di Pistoia, Ufficio concorsuale, 21 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Nicoletta Curci, Giud. Sergio Garofalo e Elena Piccinni.

Liquidazione controllata – Apertura di una procedura unitaria – Ricorso proposto dai membri di un nucleo familiare – Ammissibilità – Fondamento - Presupposti soggettivi richiesti dalla normativa – Necessaria ricorrenza per ciascun componente – Modalità di svolgimento - Formazione di distinte masse attive e passive.

Liquidazione controllata – Apertura di una procedura unitaria nei confronti dei componenti di un nucleo familiare – Beni da sottrarre alla liquidazione a titolo di mantenimento – Quantificazione riservata al tribunale – Esclusione - Decisione di competenza del giudice delegato.

Apertura della liquidazione controllata – Divieto di inizio di procedure esecutive e cautelari – Effetto che ne consegue – Competenza del giudice di quelle alla pronuncia.

Apertura della liquidazione controllata – Procedura esecutiva pendente – Ammissibilità del subentro da parte del liquidatore – Fondamento.

Laddove sussistano i presupposti rappresentati da una sostanziale equivalenza dei patrimoni e, soprattutto, dalla solidarietà passiva tra i ricorrenti rispetto a gran parte dell'esposizione debitoria, deve ritenersi ammissibile, vuoi in ossequio al principio di ragionevolezza nell'affrontare sistematicamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune e vuoi per ragioni di evidente economia processuale, la presentazione di un ricorso unitario per l'apertura della liquidazione controllata da parte dei membri di una famiglia. Resta ferma la necessità di procedere in tal caso alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché di indagare, riguardo a ciascuno dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La quota di reddito da riservare in tal caso ai debitori, tutti titolari di pensione, per il mantenimento del loro nucleo familiare non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall’art. 270 C.C.I.; tale decisione è riservata infatti al giudice delegato, come si ricava dall’art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina della liquidazione giudiziale (art. 146 C.C.I.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce del richiamo da parte dell'art, 270, comma 5, C.C.I. in particolare del disposto dell'art. 150 C.C.I. in tema di liquidazione giudiziale, deve ritenersi che il divieto di attivazione, salvo diversa disposizione di legge, di procedure esecutive e cautelari costituisca effetto dell'apertura della liquidazione controllata, competendo al giudice dell'esecuzione e della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In virtù del richiamo contenuto nell’art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale ed in particolare, in particolare, alla luce del disposto dell’art. 216, comma 10, C.C.I., si deve ritenere che anche nella procedura di liquidazione controllata sussista la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare pendente; invero, sebbene si tratti di un richiamo operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere tale possibilità che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 novies c. 2 L. 3/2012). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29486.pdf

[in tema di istanza di apertura del fallimento proposta dal debitore senza l'assistenza di un difensore, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20187 https://www.unijuris.it/node/3749 e in riferimento all'apertura della liquidazione giudiziale: Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472; con riferimento alla prima massima: Tribunale di Busto Arsizio, 18 marzo 2021 https://www.unijuris.it/node/5564 e Tribunale di Mantova, 08 aprile 2018 https://www.unijuris.it/node/4137].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza