Tribunale di Bologna – Domanda di liquidazione controllata proposta da società di persone: documentazione da allegarsi, estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, nomina di un liquidatore diverso dall'OCC.

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Data di riferimento: 
03/07/2023

Tribunale di Bologna, Sez. IV e procedure concorsuali, 03 luglio 2023 – Pres. Michele Guernelli, Rel. Antonella Rimondini, Giud. Alessandra Mirabelli.

Domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore -. Documentazione da allegarsi – Fondamento.

Domanda di liquidazione controllata proposta da una società di persone - Estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili - Necessità di tenere separate le posizioni attive e passive dei singoli – Crediti comuni - Presentazione di distinte domande di partecipazione – Conseguente esigenza.

Domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore - Nomina del liquidatore – Scelta in genere ricadente sull'OCC tramite il quale è stata proposta la domanda – Presenza di “giustificati motivi” - Individuazione di un diverso soggetto – Fondamento.

Con riferimento ad una domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore (Titolo V - Capo IX), dal momento che l'art. 269 C.C.I. non contiene alcuna disposizione specifica in punto di documentazione da allegare alla domanda, si devono ritenere applicabili, quale strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento, le disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 65 e 66 C.C.I. e, alla luce del disposto dell'art. 270 C.C.I., per i casi non regolati dal Capo IX, se compatibili, altresì le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, onde con riferimento a queste ultime, occorre verificare se debba farsi applicazione dell'art. 39, primo comma, C.C.I. che descrive la documentazione che l'istante deve presentare unitamente alla domanda di accesso [in particolare, se coerente con lo specifico caso: le dichiarazioni fiscali IRPEF e IVA degli ultimi tre esercizi, la certificazione dei debiti fiscali, la situazione dei debiti, la situazione patrimoniale della società, l'elenco nominativo dei creditori]. Al riguardo va osservato che, stante che il su richiamato art. 269, secondo comma, C.C.I. dispone comunque che l'OCC nella sua relazione, da allegare, “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore”, in funzione di tale verifica, dovrà essere depositata insieme al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14 ter L.3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove la domanda di liquidazione controllata sia stata proposta da una società di persone, l'apertura di quella procedura si estende, ex art. 270, primo comma, ultima parte,C.C.I. anche ai soci illimitatamente responsabili. In tal caso le domande atti e passive dei singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e le incombenze cui il liquidatore è tenuto ai sensi degli art. 272 e ss. C.C.I. (redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, inventario dei beni, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti ecc.) dovranno essere compiute in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascun debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nella liquidazione controllata, dal momento che è previsto che, in caso di domanda presentata dal debitore, laddove ricorrano “giustificati motivi” , ai sensi dell'art. 270, secondo comma, lettera b), C.C.I., venga nominato liquidatore un soggetto diverso dall’OCC tramite il quale è stata presentata la domanda di accesso a quella procedura, si ritiene che ricorra tale presupposto laddove uno dei soggetti coinvolti risulti essere una società di persone con soci illimitatamente responsabili [nello specifico, società in accomandita semplice priva di beni mobili e immobili, beni mobili registrati e crediti, i cui soci risultano titolari di trattamenti pensionistici] e sussista la necessità di verificare i presupposti per l’esperimento di eventuali azioni revocatorie, risultando opportuno che il liquidatore sia soggetto del tutto terzo rispetto ai ricorrenti - società e soci – e che non abbia con essi ragioni di debito/credito in relazione al compenso pattuito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29503.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza