Tribunale di Lucca – Fase di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità: competenza del tribunale concorsuale ad emettere un'ordine nei confronti dell'INPS volto al rilascio al proponente del DURC.

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Data di riferimento: 
17/05/2023

Tribunale Ordinario di Lucca, Sez. della crisi e dell'insolvenza, 17 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Carmine Capozzi.

Concordato preventivo - Fase di accesso a quella procedura – Debitore proponente – Istanza di riconoscimento di misura cautelare – Ordine da rivolgersi all'INPS – Rilascio del DURC – Provvedimento rimesso alla decisione del tribunale concorsuale - Eccezione di incompetenza sollevata da quell'istituto – Asserita competenza del giudice del Lavoro – Infondatezza - Tesi da rigettarsi – Motivazione.

Con riferimento ad una domanda del debitore, proposta in sede di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta, di riconoscimento da parte del tribunale concorsuale della misura cautelare consistente nell'ordinare all'INPS, che non vi aveva provveduto, il rilascio del DURC, come dallo stesso organo giudicante provvisoriamente accolta inaudita altera parte (decisione avverso la quale quell'istituto aveva, nel corso del giudizio volto alla conferma, revoca o modifica di quel provvedimento, eccepito il difetto di legittimazione dell'organo che l'aveva emesso, essendo, a suo avviso, nella materia competente il giudice del lavoro), deve ritenersi che, come fatto dal tribunale adito, quell'eccezione vada respinta perché la misura richiesta rientra pienamente nel perimetro definito dal combinato disposto dell'art. 2, primo comma lettera p), dell'art. 27, comma 2, e dell'art. 54, comma 2, terzo periodo, del C.C.I., avendo la funzione di evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare l'iniziativa di regolazione della crisi mediante ricorso a una procedura concordataria di quel tipo. Ciò, in quanto la competenza del tribunale concorsuale si estende in particolare ai sensi dell'ultima di dette disposizioni alle misure temporanee “ulteriori” rispetto a quelle tipizzate ai primi due commi del summenzionato art. 54, che abbiano, sin dalla fase delle trattative, una funzione strumentale rispetto ad una procedura di concordato preventivo finalizzata ad una soluzione della crisi d’impresa “altra” rispetto alla liquidazione giudiziale, misure che iniziano e muoiono in tale contesto, di tal che cessano con la revoca all'ammissione a quella procedura e con la sua mancata omologazione avendo, in tal caso, realizzato pienamente la loro funzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-17-maggio-2023-est-capozzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29341.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza