Tribunale di Nola – Concordato minore: il decreto di inammissibilità è impugnabile dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale. Interpretazione degli “atti in frode ai creditori” quale causa ostativa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/05/2024

Tribunale di Nola, 13 maggio 2024 – Presidente, dott.ssa Rosa Paduano, Consigliere relatore, dott.ssa Federica Peluso

Concordato minore – Decreto di inammissibilità – Impugnazione – Competenza Tribunale in composizione collegiale.

Concordato minore – Atti in frode ai creditori – Interpretazione – Fatti di bancarotta - Sussistenza.

In tema di impugnazione del decreto di inammissibilità del ricorso per l’omologa del concordato minore ex art. 77 CCII, depone a favore della competenza del Tribunale in composizione collegiale, e non già della Corte d’Appello, il carattere “preliminare” del decreto di inammissibilità stesso che si pronuncia sulla sussistenza delle “precondizioni minime per aprire il procedimento”. Il decreto di inammissibilità, emesso dal Giudice in esito alla valutazione preliminare del piano e della proposta ex art. 67 CCII di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non si può ritenere reclamabile avanti alla Corte d’Appello in quanto l’art. 70 CCII, che individua tale organo come competente, si limita a regolare l’ipotesi di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale che prenda posizione sull’omogabilità o meno. A favore di tale interpretazione viene posto in rilievo che, a differenza dell’art. 47, V° CCII con cui viene impugnato un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale, il decreto di inammissibilità è un provvedimento adottato dal Giudice monocratico e che tale provvedimento non postula un esame nel merito della domanda di omologa ma una mera verifica in ordine ai presupposti di ammissibilità del ricorso.

Per “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” di cui all’art. 77 CCII, causa ostativa all’accesso della procedura di concordato minore di cui all’art. 74 CCII, deve intendersi qualsiasi atto caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della concessione del beneficio rappresentato dall’accesso alla procedura di sovraindebitamento e del futuro effetto esdebitativo: si tratterebbe, dunque, in linea generale, di un atto volto a ledere i diritti altrui, sorretto da animus nocendi e contrario alla buona fede, sorretto quindi da una specifica volontà di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori. Nello specifico, si ritiene che la sussistenza di fatti di bancarotta possa ben costituire una causa ostativa all’accesso a procedura di sovraindebitamento, anche a prescindere dalla sussistenza di un giudicato penale sul punto. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-nola-13-maggio-2024-pres-paduano-est-peluso

[Cfr in questa rivista in merito alla prima massima: Corte d'Appello di Firenze, Sez. II - Imprese, 20 giugno 2023 in https://www.unijuris.it/node/7046. Sulla seconda massima: Tribunale di Nola, 01 marzo 2024, in https://www.unijuris.it/node/7775 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza