Corte d'Appello di Firenze – Giudizio in corso e rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la risoluzione di questioni irrisolte concernenti le procedure previste e regolamentate del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. II - Imprese, 20 giugno 2023 – Pres. Edoardo Enrico Alessandro Monti, Cons. Rel. Luigi Nannipieri, Cons. Ludovico Delle Vergini.
Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza – Problematiche varie che necessitano di essere esaminate e risolte - Giudizio in corso – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione – Presupposti richiesti.
In presenza di decisioni nel merito tra loro contrastanti, trattandosi di problematiche di diritto non ancora risolte dalla Corte la cui risoluzione risulta necessaria in particolare per la definizione del giudizio in corso, presentanti gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi altri giudizi, si deve ritenere che sussistano i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione delle seguenti questioni:
1) se sia proponibile o meno reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta e piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 70, comma 1, CCII, prima della pubblicazione e della comunicazione ai creditori; se sia, analogamente, proponibile o meno il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato minore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 78 comma primo CCII, prima della comunicazione ai creditori; se, in ipotesi di ritenuta ammissibilità dell’impugnazione, il reclamo sia proponibile dinanzi alla Corte di Appello ovvero dinanzi al Tribunale in composizione collegiale;
2) se sia ammissibile o meno una procedura ex art. 67 CCII proposta da persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale”, con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa;
3) se il disposto dell’art. 33, comma 3, CCII sia riferibile o meno anche all’imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità per l’imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata.
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