Tribunale di Torino – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: circostanze da considerare in sede di valutazione del requisito soggettivo della meritevolezza e di quello oggettivo della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

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Data di riferimento: 
01/06/2023

Tribunale Ordinario di Torino, Sez. VI civ., 01 giugno 2023 – Giud. Maurizia Giusta.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Accertamento della ricorrenza del requisito soggettivo – Meritevolezza del proponente - Ricorso a finanziamenti a catena - Concorso di colpa dell'ente finanziatore – Rilevanza – Requisito oggettivo della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Circostanze da tenersi in considerazione.

In caso di ricorso da parte del soggetto sovraindebitato nel tempo a finanziamenti a catena va escluso che ricorra il presupposto della colpa grave che lo renderebbe non meritevole di avere accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove, in particolare la banca opponente, abbia concorso ex art. 68, comma 3, C.C.I. in modo determinante, quale soggetto professionale, nella causazione di tale stato essendo venuta meno all'obbligo sulla stessa gravante di valutare il merito creditizio del richiedente il prestito; ciò in quanto tale comportamento si deve considerare idoneo a ridurre a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento abbia fatto istanza. [nello specifico, il Tribunale, sollevata nei confronti della banca opponente questa obiezione, ha precisato che la stessa non poteva altresì utilmente contestare, per essere cessionaria del quinto dello stipendio del proponente (reddito sulla cui futura parziale attribuzione mensile ai creditori il piano si basava), che la proposta risultava per lei meno favorevole dell'alternativa liquidatoria,  seppure essa pure avrebbe potuto subire la falcidia prevista per gli altri creditori, dal momento che risultava necessario tener conto del fatto che la fonte di percezione del suo credito, nella  relativa procedura di liquidazione controllata, non sarebbe rimasta comunque inalterata, stante che l'art. 268, quarto comma, lettera b), C.C.I. dispone che lo stipendio del debitore derivante da attività lavorativa può essere compreso nel patrimonio liquidabile non oltre […i limiti indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia...]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29301.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza