Corte d'Appello di Napoli – Presupposto richiesto affinché i creditori di una società di capitali possano, nonostante l'intervenuto fallimento della stessa, proseguire o promuovere un'azione di responsabilità nei confronti dei suoi amministratori.

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Data di riferimento: 
04/04/2023

Corte d'Appello di Napoli, Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 28 aprile 2023 – Pres. Paolo Celentano, Cons. Rev. Giuseppa D'Inverno.

Società di capitali – Intervenuta dichiarazione di fallimento – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Inerzia del curatore – Presupposto perché possa essere proseguita o promossa dai creditori – Fondamento.

In tema  di esperimentabilità di un'azione di responsabiltà da parte dei creditori nei confronti degli amministratori di una società di capitali anche se fallita deve ritenersi che i creditori sociali perdano la legittimazione a ciascuno di loro attribuita dall’art. 2394 c.c. non già per effetto della dichiarazione del fallimento della società per azioni loro debitrice, ma soltanto a partire dal momento in cui il curatore di tale fallimento decida di usufruire della legittimazione sostitutiva accordatagli dall’art. 2394 bis c.c., e possano pertanto, fino a tale momento, esercitare l’azione a loro accordata dall’art. 2394 c.c. anche in pendenza della procedura fallimentare aperta nei confronti di detta società.

La legittimazione del curatore del fallimento sociale ai sensi dell'art. 146 L.F. all’esercizio (non necessariamente cumulativo) delle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. nei confronti degli amministratori di società di capitali è infatti pur sempre una legittimazione lato sensu sostitutiva di quella spettante, rispettivamente, alla società ed ai creditori sociali (o, per meglio dire, alla somma di quelle spettanti a ciascuno dei creditori sociali), così come quella all’esercizio delle azioni revocatorie ordinarie degli atti con cui il debitore abbia disposto del proprio patrimonio in danno dei propri creditori normalmente spettante a questi ultimi ai sensi dell’art. 2901 c.c., che, nel caso in cui il primo sia dichiarato fallito, è attribuita al curatore fallimentare dall’art. 66 L.F. In tutti questi casi, l'attribuzione al curatore della legittimazione ad agire ha lo scopo di far sì che degli esiti eventualmente positivi di tali azioni benefici la massa indifferenziata dei creditori del fallito. Pertanto, non ricorre alcuna valida ragione per escludere che il creditore sociale che abbia promosso l’azione di responsabilità di cui all’art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori di una società per azioni, poi dichiarata fallita, mentre il processo avente ad oggetto tale azione ancora pende, possa proseguirla, allorché il curatore del fallimento sociale non eserciti in un qualche modo quel potere sostitutivo (eventualmente anche disponendone, ad es., mediante una transazione), così come – secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione  29112/2017) – i creditori che abbiano agito per ottenere la revoca degli atti con cui il loro debitore abbia disposto del suo patrimonio in loro danno ben possono proseguire nella loro azione o, se in precedenza non l'abbiano ancora fatto, esercitarla ex novo nel termine quinquennale di prescrizione, dopo la dichiarazione del fallimento del loro debitore, qualora il curatore del fallimento non eserciti, in relazione ai medesimi atti, il potere sostitutivo attribuitogli dall’art. 66 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29265.pdf

[con riferimento alla possibile prosecuzione da parte del creditore di un'azione revocatoria ordinaria intrapresa prima del fallimento del debitore, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2017, n. 29112 https://www.unijuris.it/node/4025].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: