Corte di Cassazione (16311/2023) – 2560 cc e responsabilità per i debiti pregressi: inapplicabilità alle vendite fallimentari (anche ad esito di transazione).
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 08 giugno 2023, n. 16311- Pres. Franco De Stefano, Rel. Giovanni Fanticini.
Fallimento – Curatore - Vendita dell'azienda della fallita – Vendite competitive – Vendite a mezzo contratto – 2560 c.c. e responsabilità solidale dell’acquirente – Vizio della vendita.
L’art. 105, comma 4, L.f. detta una regola – di carattere generale in quanto conforme all’effetto purgativo caratteristico delle vendite forzate – secondo cui l’acquirente dell’azienda fallita non risponde dei debiti pregressi, pur se iscritti nelle scritture contabili, in deroga all’art. 2560, 2° co. c.c., a meno che gli stessi non vengano ceduti in base ad un’esplicita pattuizione. Proprio la condizione “salvo diversa condizione” dimostra che la liberazione dell’acquirente dai debiti antecedenti costituisce la norma, alla quale è consentito derogare attraverso una deroga specifica e di natura pattizia, il che induce a concludere che anche le alienazioni concluse per contratto sono, di regola, assoggettate proprio alla disposizione dell’art. 105, 4° co. l.f. Né vale a sostenere l’inapplicabilità dell’effetto purgativo dei debiti l’eventuale affermazione che la cessione sia avvenuta in violazione dell’art. 107 l.f. in mancanza di “sufficiente competitività”, posto che tale valutazione può essere svolta solamente nell’ambito della procedura concorsuale e non già nell’eventuale processo instaurato dal creditore nei confronti del cessionario per il recupero del proprio credito, nell'intento di sostenere che dalla prospettata violazione del combinato disposto degli artt. 105, 2° co. e 107 l.f. discenderebbe la natura privatistica dell’alienazione e dunque l’applicabilità della responsabilità solidale ex art. 2560, 2° co. c.c. [nello specifico, la vendita era stata conclusa a favore dell'affittuaria dell'azienda della fallita tramite transazione con la Curatela sulla base di un diritto di opzione alla stessa cessionaria riconosciuto dalla cedente allorché ancora in bonis al momento della stipula del contratto d'affitto]
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