Tribunale di Terni - Ristrutturazione dei debiti del consumatore e soddisfazione, solo previo loro assenso, dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/05/2023

Trib. Terni, 8 maggio 2023, Est. Nastri

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca – Moratoria – Ammissibilità – Condizioni.

In mancanza di una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 86 CCII (previsione di una moratoria) per il concordato preventivo (applicabile al concordato minore, in quanto compatibile, in virtù del richiamo operato dall’art. 74, co. 4, CCII, ma non alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, caratterizzata – tra l’altro – dall’assenza di una votazione), e al di fuori della peculiare ipotesi disciplinata dal comma 5 dell’art. 67 CCII, la previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo va interpretata nel senso che, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, laddove sia prevista la liquidazione dei beni gravati dalla prelazione), che equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, è possibile solo laddove i creditori interessati prestino preventivamente il proprio assenso peraltro in maniera espressa e non mediante un mero silenzio-assenso.

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-8-maggio-2023-est-nastri

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza