Tribunale di Milano – Apertura di una liquidazione giudiziale nei confronti di persona giuridica: tribunale competente. Successiva proposizione da parte del debitore di domanda di concordato prenotativo: conseguenze.

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Data di riferimento: 
20/04/2023

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 20 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres. Sergio Rossetti, Rel. Luca Giani, Giud. Vincenza Agnese.

Persone giuridiche - Procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza – Competenza all'apertura – Tribunale del COMI dell'impresa - Sede legale risultante dal registro delle imprese – Presunzione di coincidenza - Irrilevanza del trasferimento della sede nell'anno precedente.

Apertura della liquidazione giudiziale avanti ad un tribunale – Debitore – Proposizione successiva di domanda di concordato prenotativo avanti ad un giudice diverso – Incompetenza di quello – Conseguenze – Temporanea sospensione della prima procedura – Necessità che il secondo giudice si pronunci prioritariamente.

Ai sensi dell'art  27, commi 2 e 3 lett. c), C.C.I. per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 (imprese in amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevanti dimensioni) e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali” (COMI – Center of main interests), che per le persone giuridiche e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, si presume coincidente prioritariamente con la sede legale risultante dal registro delle imprese; COMI che rimane lo stesso ai sensi dell'art. 28 C.C.I. anche laddove trasferito nell'anno antecedente al domanda di accesso ad una di quelle procedure. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il Tribunale adito per l’apertura della liquidazione giudiziale, in presenza della prova dell’avvenuta presentazione, da parte del debitore, di una successiva domanda prenotativa ex art. 44 C.C.I. di concordato preventivo avanti ad un diverso  tribunale ritenuto non competente, non può, stante la priorità prevista dall’art. 7, secondo comma, C.C.I., pronunciarsi sulla domanda di liquidazione giudiziale, ma deve sospendere il procedimento in attesa della pronuncia ex art. 30, comma 2, .C.C.I. del tribunale successivamente adito, dovendo trovare applicazione in quel caso anche la disciplina sulla continenza.di cui all'art. 39 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-20-aprile-2023-pres-rossetti-est-gianihttps://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29268.pdf

[con riferimento alla prima massima, in tema di cambiamento di sede nella vigenza della legge fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 05 agosto 2021, n. 22389 https://www.unijuris.it/node/5853 e Cassazione civile, sez. un., 25 giugno 2013, n. 15872 https://www.unijuris.it/node/2014].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza