Tribunale di Ancona – Istanza di apertura della procedura di concordato minore formulata da un imprenditore individuale sovraindebitato in precedenza dichiarato fallito: presupposti perché possa trovare accoglimento.

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Data di riferimento: 
18/04/2023

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 18 aprile 2023 (data della pronuncia) – Giudice Giuliana Filippello.

Imprenditore individuale in precedenza fallito - Chiusura della procedura – Non proposizione dell'istanza di esdebitazione – Sovraindebitamento dovuto al sussistere di debiti rimasti in precedenza insoddisfatti – Istanza di concordato minore – Accoglibilità – Presupposti necessari

In considerazione di quanto previsto dall'art. 77 C.C.I. può trovare accoglimento la domanda di apertura della procedura di concordato minore formulata da un imprenditore individuale sovraindebitato, in precedenza dichiarato fallito, la cui impresa non presenti i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), n.1, 2, 3, C.C.I., che abbia evidenziato nel ricorso che la totalità dei debiti afferisce all'attività imprenditoriale oggetto di fallimento rimasti insoddisfatti e in relazione ai quali non è stata richiesta l'esdebitazione per mancanza del requisito oggettivo; ciò in quanto tale circostanza non risulta ostativa all'apertura di quella procedura, nonostante il disposto dell'art. 33, quarto comma, C.C.I. in base al quale “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore ...(omissis)... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29152.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza