Tribunale di Trieste - Concordato minore ed ammissibilità della richiesta di differire il termine entro cui l’OCC deve comunicare la proposta ai creditori in previsione della vendita di un bene immobile tramite procedura competitiva.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/05/2023

Tribunale Trieste, 19 Maggio 2023. Est. Venier.

Concordato Minore – Richiesta di differire il termine entro cui l’OCC deve comunicare la proposta ai creditori in previsione della vendita di un bene immobile tramite procedura competitiva – Ammissibilità

Concordato minore - Prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 75 co. 3 CCII - Bene gravato da ipoteca - Abitazione principale - Inammissibilità

Merita accoglimento l’istanza del ricorrente tesa a differire di tre mesi il termine per la trasmissione ai creditori, a cura dell’OCC, della proposta di concordato minore e della relazione prevista dall’art. 76 2° co. CCII, ai fini del decorso del successivo e conseguente termine non superiore a 30 giorni per l’espressione del voto, nell’ipotesi in cui questo consenta, nelle more, lo svolgimento della procedura competitiva relativa ad un bene immobile e l’individuazione dell’acquirente tramite un’aggiudicazione condizionata all’omologazione della proposta di concordato.

La proposta di concordato minore prevedente la prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione e non sul bene strumentale all’esercizio dell’impresa é inammissibile.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29236.pdf

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30072/CrisiImpresa?Concordato-Mino...

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza