Tribunale di Bergamo – Ipotesi “minima” perché un concordato preventivo in continuità aziendale possa essere omologato.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., Proc. Concorsuali ed Esecuz. Immobiliari, 11 aprile 2023 – Pres. Laura De Simone, Rel. Maria Magrì, Giud. Luca Fuzio.
Concordato preventivo in continuità aziendale – Presupposto minimo perché possa essere omologato – Previsione di cui all'art. 112, secondo comma, lettera d) – Interpretazione da privilegiarsi., C.C.I.
In tema di omologa di un concordato preventivo con continuità aziendale, la condizione declinata dalla lettera d) dell'art. 112, comma 2, C.C.I. (l'ultima delle quattro che detta norma prevede debbano ricorrere congiuntamente perché quel concordato possa, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 109, comma 5, C.C.I., essere omologato) deve essere interpretata e ricostruita nel senso che, ferme le altre condizioni, risulta necessario affinché possa essere omologato che il concordato sia approvato dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, alternativamente (significato da attribuirsi all'espressione “in mancanza”), che consegua il voto favorevole pure di una sola classe di creditori privilegiati che nel concordato medesimo risulti però, per così dire, “maltrattata”, ovvero riceva un trattamento meno vantaggioso, quindi peggiorativo, rispetto a quello che otterrebbe nel contesto eventuale della liquidazione giudiziale, e pur tuttavia risulti fiduciosa nella bontà della proposta di “rilancio” dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-11-aprile-2023-pres-de-simone-est-magri
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29415.pdf
NOTA REDAZIONALE:
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, il legislatore con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 è, in attuazione della direttiva Insolvency (e segnatamente del suo art. 11 sul c.d. cross-class cram-down), intervenuto con l'art. 112, secondo comma, C.C.I. come modificato, ad aumentare le possibilità che si possa addivenirne all'omologa, prevedendo un presupposto alternativo a quelli di cui all'art. 109, comma 5, C.C.I., che richiedono o che risulti approvato (raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto) in tutte le classi nelle quali i creditori sono stati suddivisi, o, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza in tutte le classi, che si possa omologarlo laddove abbiano “votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”. Ora, in virtù di quanto previsto del novellato art. 112, comma 2, C.C.I, che disciplina quella che in Italia è definita “ristrutturazione trasversale”, che consente di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione che esse hanno respinto con il voto contrario, detto concordato può essere omologato, in mancanza di approvazione da parte dei creditori, qualora ricorrano congiuntamente le quattro condizioni in esso indicate, quindi se: “a) il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto dellagraduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84,comma 7; c) nessun creditore riceve più' dell'importo del proprio credito; d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta e' approvata da almeno unaclassedi creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.