Corte di Giustizia Tributaria di Napoli – Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori: il provvedimento di condanna deve indicarli quali obbligati al pagamento dell'imposta di registro prenotata a debito.
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, Sez. 30, 16 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Raffaele D'Avino, Rel. Claudia Chiariotti, Giud. Francesco Raffaele.
Fallimento - Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori – Sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa nei loro confronti - Imposta di registro - Prenotazione a debito - Deroga al principio di solidarietà – Necessita che nel provvedimento del giudice siano indicati quali obbligati al pagamento.
Laddove con riferimento ad un'azione ex art. 146 L.F. promossa dal curatore sia stata emessa sentenza di condanna nei confronti degli amministratori della società fallita e lo stesso curatore, seppur non rispettando il termine, da ritenersi però non perentorio, di trenta giorni dal momento in cui tale decisione era divenuta definitiva, previsto dall'art. 73, comma 2 ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, per richiederne la registrazione, abbia posto in essere tutti gli atti possibili per ottenere la prenotazione a debito dell'imposta di registro dovuta in un'ipotesi di quel tipo ai sensi dell'art. 59, lettera d), di detto decreto, deve trovare accoglimento il ricorso con il quale abbia impugnato il silenzio-rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'istanza di rimborso avanzata al fine di ottenere la restituzione di quanto, pur non essendo tenuto a farlo, pagato, come da autorizzazione del Giudice delegato, per non incorrere in sanzioni, in ottemperanza ad un avviso di liquidazione di detta imposta che la stessa Agenzia gli aveva notificato. In relazione ad una fattispecie di quel tipo il legislatore ha, infatti, previsto una deroga al generale principio di solidarietà nel pagamento di quanto dovuto a tale titolo, stabilendo che l'imposta non può essere recuperata nei confronti del danneggiato non essendo giusto per ragioni “etico-morali” gravarlo di ulteriori spese; nelle sentenze e negli atti degli organi giurisdizionali di cui all'art. 59, lettera d) deve essere a tal fine indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)