Tribunale di Busto Arsizio - domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell’art. 44 c.1. CCII ed improcedibilità della pronuncia dichiarativa di insolvenza quale effetto ex lege.
Tribunale Busto Arsizio, 03 Maggio 2023. Est. Lualdi.
Domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell’art. 44 c.1.CCII - Concordato preventivo con riserva – Misure protettive – Divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza - Effetto ex lege derivante dalla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi
Trattative a cui presidio sono poste le misure protettive “tipiche” – Soggetti interessati alla ristrutturazione.
Nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia depositato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell’art. 44 c.1. CCII, con riserva di depositare la prevista documentazione, formulando altresì espressa istanza di applicazione delle misure protettive identificate in particolare nelle misure tipiche di cui all’art. 54 CCII, l’eventuale provvedimento di accoglimento da parte del giudice non può avere ad oggetto l’improcedibilità della pronuncia dichiarativa di insolvenza in quanto non trattasi di misura tipica nel senso indicato dall’art. 54 CCII, ma di un effetto ex lege derivante dalla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi non suscettibile di conferma e rispetto al quale, ai sensi dell'art. 7 co. 2 CCII, il solo Tribunale in composizione collegiale è chiamato a pronunciarsi ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale risulti manifestamente inammissibile ovvero allorché il piano proposto sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le trattative a cui presidio sono poste le misure protettive “tipiche” non necessariamente devono coincidere con le trattative intraprese con il ceto creditorio o parti di esso ma, più in generale, devono essere identificate con le trattive condotte dall’impresa in crisi con tutti gli stakeholders diversamente coinvolti nell’operazione di ristrutturazione o di regolazione della crisi e, per tale solo fatto, interessati alla preservazione dei valori aziendali che su tali trattative possono incidere: soci, parti correlate, sistema bancario non solo in veste di creditore ma anche di possibile erogatore di finanza, terzi potenziali interessati all’acquisizione di assets aziendali, ecc.
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29154.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20Busto%20Arsizio.pdf
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-busto-arsizio-3-maggio-2023-est-lualdi