Tribunale di Ferrara – Esdebitazione del debitore incapiente: inaccoglibilità del ricorso laddove non risulti provata la ricorrenza del requisito della meritevolezza in capo al soggetto istante, sovraindebitato.

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Data di riferimento: 
07/03/2023

Tribunale Ordinario di Ferrara, 07 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Anna Ghedini.

Esdebitazione del debitore incapiente – Meritevolezza del sovraindebitato richiedente quel beneficio – Assenza di colpa grave o malafede nella causazione dell'indebitamento -   Presupposto da verificarsi in modo rigoroso da parte del giudice – Carenza di prova documentale e contraddittorietà della stessa rispetto al ricorso – Rigetto della domanda.

Stante che l'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, cui e’ estranea qualsiasi natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione, ancorché’ parziale, dei creditori, comporta la declaratoria di inesigibilita’ dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione, e determina un deciso e radicale vulnus al principio sancito dall’art. 2740 c.c., che radica il nostro sistema di responsabilita’ patrimoniale, deve considerarsi eccezionale la disciplina dell'art. 283 C.C.I. che lo prevede, onde per la sua applicazione deve essere vagliata con estrema attenzione e rigore la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare, ai sensi del settimo comma di detto articolo, della meritevolezza del debitore alla concessione di quel beneficio, ovvero del non avere lo stesso causato il proprio indebitamento con colpa grava o malafede. [nello specifico, il Tribunale ha rigettato la domanda volta al riconoscimento dell'esdebitazione, in quanto l'apporto documentale messo a sua disposizione risultava assolutamente carente e, peraltro, in parte contraddittorio rispetto a quanto affermato in ricorso, la qual cosa non consentiva di avere un chiaro quadro dell’indebitamento del debitore istante e della sua famiglia sia nell’an che nel quantum, compromettendo, nonostante l'organo giudicante avesse disposto chiara ed inequivoca integrazione documentale, l’accoglimento del ricorso; sul punto di nessuna utilita’ risultava poi la relazione particolareggiata  come redatta dai gestori della crisi che spiccava per assenza di autonomia rispetto al ricorso e per carenza di approfondimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-7-marzo-2023-est-ghedini

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