Tribunale di Modena – Liquidazione controllata di tipo familiare: incombenze cui è tenuto il liquidatore. Inammissibililità dell'accesso immediato all'esdebitazione da parte di un componente laddove nullatenente.
Tribunale di Modena, Sez. III. Crisi – Insolvenza – Proc. Concorsuali, 31 marzo 2023 – Pres. Emilia Salvatore, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Camilla Ovi.
Liquidazione controllata – Apertura di una procedura di tipo familiare – Incombenze cui è tenuto il liquidatore – Obbligo di tenere distinte le posizioni personali attive e passive dei coniugi – Informativa da offrire ai creditori in caso di posizioni condivise.
Liquidazione controllata – Procedura familiare – Nullatenenza di un ricorrente – Accesso immediato di quello all'esdebitazione – Inammissibilità – Fondamento.
Con riferimento alla domanda di accesso alla liquidazione controllata presentata in modo congiunto da marito e moglie, quali soggetti legittimati, in quanto entrambi non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per i casi di crisi o insolvenza, con un unico ricorso ai sensi dell'art. 66, comma 1, C.C.I., si deve ritenere che, nel caso sia disposta l'apertura della procedura, alle incombenze di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I. (ossia alla redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc) il liquidatore debba provvedere in modo separato per ciascuno dei ricorrenti dovendo le rispettive masse attive e passive rimanere distinte, con l'obbligo però di specificare ai creditori che, per quanto concerne i crediti comuni, gli stessi sono tenuti a presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse, ciò in quanto in tal caso, a differenza di quanto avviene relativamente ai crediti personali di ciascun ricorrente che devono essere soddisfatti col solo attivo del debitore cui si riferiscono, quelli comuni possono essere soddisfatti con l'attivo di entrambi i debitori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso in cui uno dei soggetti richiedenti l'apertura di una liquidazione controllata di tipo familiare risulti disoccupato e nullatenente, è impossibile che lo stesso possa accedere da subito alla speciale procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all'art. 283 C.C.I., tenuto conto che, malgrado l’art. 66, comma 3 CCII imponga di mantenere distinte le masse attive e passive dei soggetti che accedono ad una procedura di tipo familiare, detto articolo prevede che venga condotta una valutazione circa l’incapienza dei soggetti richiedenti, prendendo in considerazione i redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare stesso e che la considerazione cumulativa delle somme percepite dai coniugi è senza dubbio conforme ai doveri inderogabili e costituzionalmente tutelati di solidarietà economica e sociale, nonché di eguaglianza e tutela della famiglia (artt.2, 3 e 29 Cost.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29028.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-31-marzo-2023-pres...