Tribunale di Roma – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: non costituisce motivo per escludere la fattibilità del piano il fatto che preveda la falcidia e la ristrutturazione del credito da cessione del quinto dello stipendio del proponente.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 05 aprile 2023 – Giudice Stefano Cardinali.
Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Omologazione del piano - Opposizione da parte del creditore finanziario - Soggetto finanziatore colpevole di omesso esame del merito creditizio - Contestazione in merito alla “convenienza” della proposta – Non proponibilità - Contestazione della fattibilità economica e giuridica del piano – Ammissibilità.
Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio – Previsione nel piano della sua falcidia e ristrutturazione – Possibilità ora espressamente consentita dal CCI.
Stante che il disposto dell'art. 69, secondo comma, C.C.I., con riferimento ad una proposta costituente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, preclude al creditore che ne “ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 85” la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare “la convenienza” della proposta, si deve ritenere che il soggetto finanziatore, che non abbia adeguatamente valutato, come avrebbe dovuto, al momento della concessione di un prestito, attraverso la consultazione della Centrale Rischi, il merito creditizio della richiedente, possa comunque, ciononostante, opporsi all’omologa, contestando non già la convenienza della proposta quanto l’ammissibilità e fattibilità del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Sotto il profilo della fattibilità di un piano del consumatore, non comporta l'impossibilità della sua realizzazione la previsione della soddisfazione del credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del debitore in misura corrispondente a quella destinata agli altri creditori chirografari; ciò in quanto l'art. 67, terzo comma, C.C.I., superando il contrasto formatosi nella vigenza della normativa precedente che non conteneva alcuna specifica disposizione in proposito, prevede ora espressamente che la proposta possa contemplare anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)