Trib. di Cagliari - Legittimazione del creditore contestato con titolo provvisoriamente esecutivo a richiedere il fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 23/06/2010 - 17:08
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Data di riferimento:
04/01/2010
Tribunale di Cagliari, 4 gennaio 2010 - Est. Tamponi.
Segnalazione del Prof. Avv. Dionigi Scano
Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione - Creditore - Credito contestato - Titolo provvisoriamente esecutivo - Legittimazione - Esclusione.
Il creditore è legittimato a richiedere il fallimento del proprio debitore solo quando è in grado di fornire la prova certa dell'esistenza del credito vantato, certezza che non può ritenersi sussistente qualora il credito sia contestato ed il creditore sia in possesso di un titolo solo provvisoriamente esecutivo. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]