Tribunale di Genova – Finanziamenti di Invitalia, gestore del Fondo Protezione PMI, e verificarsi di eventi emergenziali: natura postergata del credito derivante da sottoposizione della beneficiaria a fallimento o ad altra procedura concorsuale.
Tribunale di Genova, Sez. VII, 06 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Roberto Braccialini, Rel. Cristina Tabacchi, Giud. Andrea Balba.
Prestito effettuato da Invitalia – Sottoscrizione da parte del Fondo Protezione PMI di strumenti finanziari – Sottoposizione dell'Emittente, beneficiaria, a fallimento o altra procedura concorsuale – Situazione eccezionale - Diffondersi della pandemia da Covid 19 - Credito del Gestore – Esigibilità immediata – Natura postergata – Normativa di riferimento - Legge Rilancio.
Stante che, con riferimento agli interventi previsti ex art. 44 del D.Lvo 2 gennaio 2018, n.1 a favore delle imprese a protezione del possibili verificarsi degli eventi emergenziali di cui all'art. 7, lettera c), il D.L. n. 34/2020 (Legge Rilancio) prevede espressamente ai commi 14 e 15 dell'art. 26 che il credito del Gestore del Fondo Protezione PMI, come conseguente all'erogazione, mediante sottoscrizione dal parte di quel Fondo di strumenti finanziari, di un prestito, va considerato, in caso di sottoposizione dell’Emittente a fallimento o ad altra procedura concorsuale, immediatamente esigibile ma va trattato come postergato ed in quanto tale da soddisfarsi dopo i privilegiati e i chirografari, e contestualmente ai creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione, si deve ritenere che, in un'ipotesi di quel tipo, vale a dire nell'ambito di una procedura concorsuale, la disciplina portata da detta legge debba, per essere stata emanata in ragione della situazione eccezionale determinatasi a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, trovare applicazione dovendosi considerare speciale rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998, come richiamata nello specifico dal contratto di sottoscrizione e dal Regolamento del prestito, alla luce della quale quel credito avrebbe dovuto essere considerato privilegiato [nello specifico, il Tribunale ha confermato che fosse stato giusto escludere dal voto, il Gestore del Fondo, come da decisione del Giudice Delegato, dovendosi considerare quel creditore postergato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28941.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-6-febbraio-2023-pres-braccialini-est-tabacchi