Corte di Cassazione (7103/2023) – Revocabilità dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare in caso di incolpevole ignoranza di documenti decisivi da parte del ricorrente.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2023, n. 7103 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Fallimento - Domande di insinuazione al passivo - Provvedimenti di accoglimento o rigetto – Domanda di revocazione per mancata conoscenza di documenti decisivi – Ignoranza degli stessi per causa non imputabile – Ragione idonea ad impedirne la produzione – Presupposto sufficiente a fini di accoglibilità dell'impugnazione – Differenza rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 395, n. 3, c.p.c.
L'art. 98, comma 4, L. fall., nel prevedere la revocazione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall’art. 395, n. 3 c.p.c., non presuppone che l’omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell’avversario, postulando come sufficiente l’ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile. (Massima Ufficiale)
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