Tribunale di Novara - Accertamento del passivo e revocazione.

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Data di riferimento: 
26/10/2012

Tribunale Novara, 26 ottobre 2012 - Pres. Quatraro - Est. Guendalina Pascale.

Accertamento del passivo - Revocazione - Nuova formulazione dell'articolo 98, comma 4 - Necessità che il fallimento sia ancora aperto - Esclusione.

Accertamento del passivo - Revocazione - Dolo, falsità ed errore - Scoperta posteriore al decorso dei termini per l'opposizione o impugnazione - Ratio legis.

Accertamento del passivo - Revocazione - Errore di fatto - Falsa percezione materiale di un fatto - Esclusione di processi interpretativi - Presupposti.

Accertamento del passivo - Revocazione - Rinvenimento di documenti decisivi - Disposizione restrittiva del nuovo articolo 98 l.f. - Rinvenimento dei documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa non imputabile - Ignoranza dei documenti decisivi - Necessità.

Accertamento del passivo - Revocazione - Mancata conoscenza di documenti decisivi - Nozione di documento - Qualunque elemento del mondo esterno dal quale possa derivare una prova decisiva - Irrilevanza di eventuali fatti sopravvenuti.

Diversamente dall'abrogato l'articolo 102, legge fallimentare, il quale disciplinava la revocazione nei confronti dei crediti ammessi al passivo, il nuovo articolo 98, comma 4 non prevede più, quale condizione essenziale di procedibilità dell'azione, la circostanza che il fallimento sia ancora aperto e che non sia stato pronunciato dal tribunale il decreto previsto dall'articolo 109. Il legislatore della riforma ha, infatti, introdotto un termine perentorio entro il quale far valere, a pena di decadenza, il mezzo in esame, termine identificabile in 30 giorni dalla scoperta del fatto o del documento (articolo 99, comma 1). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Presupposto per il rimedio della revocazione di cui all'articolo 98, comma 4, legge fallimentare, è costituito dalla circostanza che la scoperta del dolo, della falsità o dell'errore, ovvero la mancata conoscenza di documenti decisivi, siano posteriori al decorso dei termini per la proposizione dell'opposizione o dell'impugnazione e ciò al fine di consentire il ricorso a questo rimedio di carattere straordinario solo nei casi in cui il ricorrente sia stato nell'impossibilità di impugnare nei modi ordinari il provvedimento contestato e non anche nei casi in cui egli sia rimasto inerte per motivo a lui imputabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'errore di fatto che giustifica il ricorso al rimedio straordinario della revocazione nei confronti dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto adottati dal giudice delegato nell'ambito dell'accertamento del passivo è quell'errore dovuto a falsa percezione materiale di un fatto dovuta all'ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti, ignoranza che ha indotto il giudice a ritenerlo esistente mentre non esisteva, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi rilevanza dei processi interpretativi rimessi alla valutazione del giudice stesso. Per la sussistenza dell'errore di fatto occorrono, in generale, i seguenti quattro presupposti: a) la mancanza di qualsiasi componente valutativo-ricostruttiva; b) il contrasto totale tra l'assunzione dei fatti erroneamente percepiti e gli atti e documenti di causa; c) la decisività del fatto cui attiene l'errore e pertanto il rapporto di causalità tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa tale che, una volta eliminato quest'ultimo, cade il presupposto su cui la pronuncia è basata; d) l'insussistenza di un contrasto tra le parti sul punto erroneamente prospettato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quanto al motivo di revocazione del rinvenimento di documenti decisivi, va rilevato che mentre nella normativa previgente (articolo 102 l.f.) era sufficiente il rinvenimento di documenti decisivi "prima ignorati", il novellato quarto comma dell'articolo 98, legge fallimentare richiede, più restrittivamente, la "mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile", formula, questa, che riecheggia quella dell'articolo 395 c.p.c., laddove tale disposizione si riferisce al rinvenimento di documenti decisivi "che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario". Appare, inoltre, opportuno precisare che la non imputabilità non deve essere riferita alla mancata produzione tempestiva dei documenti, come sembrerebbe suggerire il tenore letterale del citato articolo 98, ma deve piuttosto investire l'ignoranza dei documenti decisivi, in quanto altrimenti si finirebbe per rinnegare il riferimento iniziale alla mancata conoscenza del documento poi reperito, giustificando l'stanza di rievocazione sulla base di documenti di cui fosse precedentemente nota l'esistenza ma che non fosse stato possibile acquisire in giudizio per fatto non imputabile alla parte, come nel caso di inottemperanza del detentore del documento ad un eventuale ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il documento, la cui mancata conoscenza giustifica la proposizione del rimedio straordinario della revocazione nei confronti dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto adottati dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, non è solamente quello scritto, ma altresì qualunque elemento del mondo esterno dal quale possa derivare una prova avente carattere di decisività, purché si tratti di falsa percezione di documenti o circostanze già esistenti al momento della decisione oggetto di revocazione, essendo per contro irrilevanti eventuali fatti sopravvenuti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: