Tribunale di Modena – Apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore: non necessità della fissazione di un'apposita udienza in assenza di specifici contraddittori. Liquidazione estesa anche dei beni sopravvenuti.

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Data di riferimento: 
08/02/2023

Tribunale di Modena, Sez. III – Crisi – Insolvenza – Procedure concorsuali, 08 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Emilia Salvatore, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Camilla Ovi.

Apertura della liquidazione controllata – Ricorso proposto dal debitore - Non necessità in ogni caso della fissazione di un'apposita udienza – Esigenza collegata alla presenza di specifici contraddittori.

Liquidazione controllata – Liquidazione estesa anche ai  beni del debitore sopravvenuti -  Fondamento - Mancato richiamo espresso dell’art. 142, comma 2, CCII – Fattore non decisivo.

Dagli artt. 40 e 41 CCI (richiamati, in quanto compatibili, dall’art. 270 comma 5 CCII), non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione controllata depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non va condivisa l’opinione sostenuta “a prima lettura” da parte della dottrina, che ritiene inapplicabile alla liquidazione controllata (con riguardo ai beni sopravvenuti) l’art. 142 comma 2 CCII stante il mancato richiamo della predetta norma da parte dell’art. 270 comma 5 CCII.; ciò in quanto tale lettura confliggerebbe irrimediabilmente, per contraddittorietà insanabile:

- con il dettato dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII che ha precisamente a riguardo beni per definizione “futuri” (crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività) esclusi dalla liquidazione solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

- con quanto previsto dall’art. 283, comma 1, CCII, che pone una preclusione all’accesso alla esdebitazione da parte del sovraindebitato “incapiente” laddove in grado di offrire ai creditori utilità future, consentendo dunque loro l’accesso (non risultando quel soggetto di fatto più tale) alla liquidazione controllata;

- con quanto dettato infine dall’art. 21 par. 3 della cd. Direttiva Insolvency, che, consentendo la prosecuzione delle operazioni liquidatorie post esdebitazione con riferimento al patrimonio presente alla data di scadenza del termine di esdebitazione, implicitamente prevede l’esclusione della liquidazione dell’attivo sopravvenuto a tale data (che, ove non vi fosse esdebitazione, sarebbe quindi attratto alla massa liquidabile). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-8-febbraio-2023-pres-salvatore-est-bianconi

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista in tema di iniziativa del debitore voltaalla dichiarazione del suo fallimento: Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20187 https://www.unijuris.it/node/3749].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza