Tribunale di Rimini - Inammissibilità nella liquidazione controllata di una proposta di liquidazione selettiva dei beni. Inapplicabilità alla procedura della statuizione di cui all’art. 147 c.1 CCII relativa ad un sussidio per alimenti al debitore.

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Data di riferimento: 
14/03/2023

Tribunale Rimini, 14 Marzo 2023. Pres. Miconi. Est. Rossi.

Liquidazione Controllata – Proposta di liquidazione selettiva dei beni – Inammissibilità - Statuizione di cui all’art. 147 c.1 CCII relativa ad un sussidio per alimenti al debitore . Inapplicabilità.

La procedura ex art. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell’intero patrimonio salve le ipotesi di cui all’art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consente al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni. Non può pertanto essere sottratta ai creditori parte del ricavato dalla liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, inoltre, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la statuizione di cui all’art. 147 c.1 CCII. il quale dispone che “Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia”.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28929.pdf

[Cfr anche in questa rivista: Trib. Ferrara, 7 dicembre 2023 - https://www.unijuris.it/node/7470 ].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza