Corte di Cassazione (4613/2023) – Sovraindebitamento: l’accordo con i creditori non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario assicurandogli meno di quanto da lui conseguibile nell'alternativa liquidatoria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2023, n. 4613 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Zuliani.
Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Previsione della falcidia del creditore ipotecario – Comparazione con quanto conseguibile nell'alternativa liquidatoria – Necessità che l'eventuale omologa non lo danneggi.
Al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità, che al creditore ipotecario “sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile ... in caso di liquidazione», di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d’accordo e quanto da lui realizzabile ... in caso di liquidazione”, deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell’accordo. (Principio di diritto) [nello specifico, ad avviso della Corte, l'omologazione dell'accordo, che prevedeva la falcidia del creditore ipotecario avrebbe impedito allo stesso, per effetto dell'esdebitazione del proponente che ne sarebbe derivata, di ulteriormente agire, in virtù del diritto di sequela ex art. 602 c.p.c., nei confronti delle figlie del sovraindebitato cui lo stesso aveva, poco prima di dare avvio a quella procedura, donato, mediante atto verosimilmente fraudatorio, la nuda proprietà dell'immobile ipotecato, per recuperare la parte del suo credito eccedente quanto oggetto della proposta di composizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28826.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass.%20civ.%20n.%204613.pdf