Tribunale di Trento – Gruppo di imprese e composizione negoziata della crisi. Insussistenza del potere del giudice di riunire le procedure.

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Data di riferimento: 
14/01/2023

Trib. Trento, 14 gennaio 2023, Est. Sieff

Istanza di riunione delle procedure in caso di composizione negoziata della crisi relativa ad un gruppo di imprese – Potere del Giudice – Insussistenza.

Il giudice non dispone di alcun potere di riunione delle procedure di composizione negoziata della crisi nel caso di imprese appartenenti al medesimo gruppo, il che viene confermato dalla legge stessa, che all’art. 25, comma 1, CCII., prevede che siano le stesse imprese appartenenti ad un unico gruppo a formulare una congiunta istanza di nomina di un singolo esperto, mentre il successivo comma 7 prevede che, nel caso in cui più imprese appartenenti al medesimo gruppo abbiano presentato più istanze di nomina dell’esperto, gli esperti nominati possano successivamente proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario e dunque prosegua con l’esperto designato di comune accordo, in assenza di intervento giudiziale alcuno; ne consegue da ciò che il giudice nemmeno dispone di potere alcuno di riunione delle istanze ex art. 18 CCII e dei ricorsi ex art. 19 CCII., giacché dette istanze e detti ricorsi restano necessariamente collegati a ciascuna procedura negoziata di composizione della crisi nell’ambito della quale sono stati formulati

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-trento-14-gennaio-2023-est-sieff

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28936.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza