Tribunale di Brindisi – Liquidazione coatta amministrativa di cooperative mutualistiche insolventi: applicabilità, se anche commerciali, degli artt. 1 e 15 u.c. L.F. Criterio di prevalenza tra quella procedura e quella fallimentare, laddove esperibile.
Tribunale di Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 16 maggio 2022 – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Stefano Sales.
Società cooperative mutualistiche – Svolgimento anche di attività commerciale – Insolvenza – Riscontro – Assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa – Possesso anche dei requisiti di cui agli artt. 1 e 15, ultimo comma. L.F. - Presupposto necessario – Fondamento.
Imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa – Ipotesi di assoggettabilità anche a fallimento – Prevalenza tra le due procedure – Instaurazione antecedente – Criterio da adottarsi.
La circostanza che l'art. 195 L.F. nel delineare l’assetto regolatorio della dichiarazione di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, non richiami, né espressamente, né implicitamente, né l’art. 15, u.c., L.F., in materia di limiti quantitativi alla declaratoria di fallimento, né l'art. 1 L.F. in tema di presupposti per la non assoggettabilità di un impresa commerciale a fallimento, non costituisce motivo valido per condividere l’orientamento interpretativo [cfr. in questa rivista in tema di inapplicabilità dell'art. 15, u.c., L.F. ai fini della dichiarazione di insolvenza di una società cooperativa esclusivamente mutualistica: Cassazione civile, Sez. I 22 aprile 2013, n. 9681 https://www.unijuris.it/node/1875] che ritiene, in particolare, l'inapplicabilità di dette disposizioni alle società cooperative anche laddove esercitino in concreto attività commerciale, in quanto, in tal caso, non dovrebbe sussistere alcun dubbio, circa l’applicabilità dell’intera disciplina fallimentare e non solo dell'art. 5 L.F., quale norma, dotata di portata applicativa generale, codificante la categoria concettuale dell’insolvenza; ciò in ragione dell’equivalenza funzionale delle due procedure, del fallimento e della l.c.a., entrambe finalizzate alla liquidazione concorsuale dei beni ai fini della ripartizione dell’attivo ricavato, con soddisfazione del ceto creditorio secondo criteri di par condicio e conseguente estromissione dal mercato di un soggetto considerato inaffidabile, giustificandosi il radicamento della competenza in relazione alla seconda in capo all’autorità amministrativa solo in ragione della preordinazione della stessa alla realizzazione non solo dell’interesse privatistico alla soddisfazione della pretese creditorie ma anche di quello pubblico legato alla natura o all'attività di quell'impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare (quali le società cooperative mutualistiche svolgenti anche attività commerciale) il rapporto tra le due procedure alla luce del disposto dell'art. 196 L.F. si deve considerare basato su un principio di prevalenza esclusivamente cronologico, ragion per cui la sottoposizione alla prima di quelle procedure esclude la seconda (attualmente ex art. 295 C.C.I.I. la liquidazione giudiziale) e viceversa, secondo un criterio meramente temporale fondato sulla apertura preventiva dell’una o dell’altra. Ciò costituisce un’ulteriore dimostrazione del fatto che tra le due procedure sussiste una sostanziale equivalenza funzionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28769.pdf
[con riferimento alla prima massima, a sostegno della tesi su esposta il Tribunale ha evidenziato come, nella logica di un’interpretazione evolutiva della disciplina fallimentare previgente, la residualità cui le procedure di tipo liquidatorio (liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa) sono confinate nel contesto della nuova disciplina del codice della crisi, induce a ritenere che la sottoponibilità alle procedure concorsuali - e, dunque, anche alla l.c.a. - debba avvenire, in ragione di un favor debitoris da ritenersi immanente alla nuova normativa, solo al ricorrere di circostanze, se non eccezionali, rigorosamente accertate e, in questo senso, le soglie di fallibilità possono avere un ruolo contenitivo dell’accesso alla stessa l.c.a., limitando l’area delle cooperative suscettibili di essere sottoposte alla stessa, sulla base di specifiche soglie di attivo, passivo e ricavi].