Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Accertamento della natura commerciale (astratta capacità di realizzare l’economicità della gestione) dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, per la sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 22 novembre 2022 – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Simona Di Rauso, Giud. Valeria Castaldo.
Società cooperativa “sociale”- Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa – Preventivo riconoscimento dello stato di insolvenza – Presupposto di accoglibiltà di un'istanza in tal senso – Necessaria valutazione dell'economicità o meno dell'attività esercitata – Sottoniiblitànel primo caso aliquidazione giudiziale – Incompatibilità tra le due procedure.
Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quanto essa operi solo nei confronti dei propri soci. Pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545 terdecies cod. civ., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa [nello specifico, il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale si era richiesto che venisse accertata l'insolvenza di una società cooperativa “sociale” in vista della sua futura sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, ciò in quanto plurimi indizi avevano fatto propendere per l'esercizio da parte della stessa di attività commerciale e quindi alla sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale, venendo definiti dall'art. 297, primo comma, CCII, in maniera netta i rapporti tra le due procedure concorsuali, vale a dire la riconoscibilità, salva diversa disposizione delle leggi speciali, dello stato di insolvenza solo nei confronti di impresa soggetta aliquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale]. (pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28802.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25478 https://www.unijuris.it/node/4961; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 12 luglio 2016 n. 14250 https://www.unijuris.it/node/3300; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 ottobre 2021, n. 29245 https://www.unijuris.it/node/5871; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22955 https://www.unijuris.it/node/5388 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 04 febbraio 2019, n. 3202 https://www.unijuris.it/node/5280].