Corte di Cassazione - Responsabilità per dichiarazione di fallimento e liquidazione del danno in separato giudizio.

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Data di riferimento: 
22/07/2009

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 luglio 2009, n. 17155 - Pres. Vitrone - Rel. Maria Rosaria Cultrera.

Dichiarazione di fallimento - Revoca del fallimento - Responsabilità - Responsabilità del creditore procedente ex art. 21 della legge fall. - Natura processuale - Applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. - Conseguenze - Scissione tra accertamento della responsabilità e prova del danno - Inammissibilità - Cognizione congiunta del giudice fallimentare - Necessità - Conseguenze - Domanda di condanna generica - Inammissibilità.

La responsabilità prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge fall. (abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), in caso di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, costituisce applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. e, avendo natura processuale, non ammette scissione tra l'accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante e la prova del danno che ne è conseguito, in quanto la relativa congiunta cognizione è affidata inderogabilmente al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ne consegue che è inammissibile la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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