Tribunale di Udine - Domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato ex art. 18 D.L.118/2021da parte di una società: proposta incentrata essenzialmente sull’apporto di finanza esterna da parte dei soci.

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Data di riferimento: 
24/01/2023

Tribunale di Udine, Sez. II civ., 24 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Venier, Rel. Gianmarco Calienno, Giud. Annalisa Barzazi.

Composizione negoziata – Insuccesso di quella procedura - Ricorso a quella di concordato semplificato – Fattibilità giuridica ed economica – Riscontro preliminare da eseguirsi da parte del Tribunale – Possibilità che disponga da subito ulteriori necessari adempimenti.

Concordato semplificato – Apporto di finanza esterna da parte dei soci –  Offerta condizionata all'omologa di quella procedura - Proposta della società basata essenzialmente sull'ottenimento di tale contributo – Altre attività disponibili o conseguibili – Modesta rilevanza - Convenienza  di quella procedura rispetto all'alternativa liquidatoria – Riscontro - Omologabilità.

Alla luce dell’impianto delineato dall’art. 18, commi 3 e 4, del D.L. 118/21, in presenza di una domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato come proposta dall'imprenditore che, in sede di composizione negoziata, non abbia potuto concludere con esito positivo, a causa della mancata adesione da parte di alcuni creditori, le trattative volte a raggiungere con quelli un accordo di ristrutturazione dei debiti, compete al Tribunale, ancor prima di procedere alla nomina dell’ausiliario e di disporre gli ulteriori adempimenti finalizzati alla fissazione dell’udienza per l’omologazione, di delibare, sulla scorta della relazione finale e del parere dell’esperto, la fattibilità giuridica ed economica dell’ipotesi concordataria proposta. [nello specifico, il Tribunale, essendo la proposta di concordato semplificato della società basata essenzialmente sull'apporto di finanza esterna, ha da subito a tal fine, con decreto, disposto che dovesse fornirsi idonea garanzia, o mediante fideiussioni bancarie a prima richiesta rilasciate da primari istituti di credito o assicurativi, o mediante deposito fiduciario su un conto vincolato in favore dei creditori, rimesso alla custodia e amministrazione di un notaio, che le rilevanti somme, comprese tra un minimo ed un massimo,  al cui versamento si erano impegnati i soci in caso di omologa fossero effettivamente messe a disposizione del piano per l’esecuzione della proposta concordataria e per di più nella misura massima indicata].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alla proposta di concordato semplificato di una società, la circostanza che la stessa, risulti basata essenzialmente sulla previsione dell'apporto di finanza esterna da parte dei soci condizionato all'omologa, che tale apporto risulti adeguatamente garantito, e che, in rapporto a quello il restante attivo, come ricavabile dalla vendita di assets aziendali o da altre iniziative cui si poteva fare ricorso (quale l'opzione per una continuità indiretta volta a valorizzare i complessi aziendali in funzione di una più proficua loro cessione), risulti percentualmente assai modesto [nello specifico. pari a circa un decimo], costituisce motivo valido per decidere nel senso della sicura convenienza di quella procedura rispetto all'alternativa liquidatoria, e ciò anche considerando un ipotetico successo su eventuali azioni di responsabilità da azionare in capo agli amministratori, e, conseguentemente, per decidere nel senso dell'omologabilità della proposta. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-udine-24-gennaio-2023-pres-venier-est-calienno

 https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28662/CrisiImpresa?La-finanza-este...

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: