Tribunale di Parma – La domanda di accesso alla procedura di concordato minore può non essere formulata per il tramite dell'OCC purché risulti allegata all'istanza la relazione dallo stesso redatta.

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Data di riferimento: 
22/12/2022

Tribunale Ordinario di Parma, Sottosez. procedure concorsuali e esecuzioni forzate, 22 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegata Irene Colladet.

Concordato Minore - Domanda di accesso presentata dal debitore non per il tramite dell'OCC - Ammissibilità – Allegazione della relazione dell'OCC – Presupposto necessario.

Va considerata ammissibile la domanda del soggetto sovraindebitato, non consumatore, presentata a mezzo di legale, di accesso alla procedura di concordato minore anche se la stessa non sia stata formulata tramite l'OCC (modalità espressamente prevista dall'art. 76 CCII alla quale i Gestori sono tenuti ad uniformarsi, soprattutto quando le risorse della ricorrente siano modeste), laddove però alla domanda risulti comunque allegata la relazione particolareggiata dello stesso OCC [nello specifico la debitrice, già imprenditrice, aveva in particolare avanzato quell'istanza potendosi avvalere dell'apporto di risolse esterne in grado di aumentare in modo apprezzabile il grado di soddisfazione dei creditori, onde, ai sensi dell'art, 74, secondo comma, CCII, tale domanda risultava legittimamente proposta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28543.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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