Tribunale di Verona – Il fallimento in estensione da pronunciarsi, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, con riferimento ad un fallimento dichiarato prima del 15/7/2022 si deve considerare disciplinato dall'art. 147 L.F.

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Data di riferimento: 
02/12/2022

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 02 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Silvia Rizzuto.

Fallimento di società dichiarato prima del 15/7/2022 – Esistenza di una società di fatto di cui risultava  aver fatto parte - Pronuncia dopo tale data del fallimento in estensione della società e dei soci di fatto – Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 147 L.F. - Fo ndamento.

In materia di apertura, dopo il 15/7/2022, di una procedura concorsuale liquidatoria c.d. “in estensione” nei confronti di una società di fatto (e dei suoi soci) di cui risulti aver fatto parte una società  già dichiarata fallita prima di quella data, si deve ritenere trovi applicazione  la disciplina di cui all’art. 147 L.F., ciò 1) in ragione dell’ultrattività della legge fallimentare prevista dall’art. 390, comma 2, C.C.I. .che si deve intendere riferibile a tutte le disposizioni riguardanti il fallimento in generale e quindi anche alle disposizioni riguardanti gli effetti della dichiarazione di fallimento delle società con soci a responsabilità illimitata; 2) in quanto l’art. 256 C.C.I., dal punto di vista letterale, prevede che il presupposto della sua applicazione sia l’apertura della liquidazione giudiziale di una società regolata nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile o di un suo socio, mentre non considera l’ipotesi dell’estensione conseguente ad una precedente dichiarazione di fallimento; 3) in quanto l’applicazione della normativa contenuta nel C.C.I. all’ipotesi considerata determinerebbe l’irragionevole conseguenza di rendere difficoltosa la gestione unitaria (richiesta dall’art. 148 L.F. o dall’art. 257 C.C.I.) delle procedure aperte prima e dopo il 15.7.22, a fronte della diversa di disciplina che caratterizza le stesse; infine 4) in quanto l’applicazione in particolare dell’art. 33 C.C.I. all’ipotesi considerata determinerebbe la conseguenza di dubbia costituzionalità di applicare anche alle iniziative poste in essere da fallimenti dichiarati prima della predetta data, e quindi retroattivamente, il termine annuale introdotto dalla citata disposizione per l’apertura delle liquidazioni giudiziali riguardanti società di fatto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-2-dicembre-2022-pres-attanasio-est-lanni

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28581/CrisiImpresa?Estensione-della-liquidazione-alla-societ%C3%A0-di-fatto-gi%C3%A0-dichiarata-fallita-prima-del-15-luglio-2022%3A-disciplina-transitoria-e-legge-applicabile

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: