Tribunale di Monza - Liquidazione controllata su istanza del creditore: per la sua apertura non è necessaria la pendenza di esecuzioni individuali
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 31/01/2023 - 09:31
Versione stampabile
Data di riferimento:
04/01/2023
Tribunale Monza, 04 Gennaio 2023. Pres. Giovanetti. Est. Ambrosio.
Sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Assenza di procedure esecutive individuali - Irrilevanza
Non è necessario affinché possa disporsi l’apertura della liquidazione controllata che siano pendenti procedure esecutive individuali nei confronti del debitore. L'art. 268 secondo comma CCII prevede infatti che l’apertura della liquidazione controllata possa essere chiesta dal debitore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”.
[Nel richiamato link alla rivista IL CASO, interessante nota dell’avv. Astorre Mancini]
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza