Tribunale di Ancona: imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese ed accesso al concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/01/2023

Trib. Ancona, 10 gennaio 2023, Est. Filippello

IMPRENDITORE PERSONA FISICA – Cancellazione dal registro delle imprese – Accesso al concordato minore – Ammissibilità – Sussistenza.

Non è ostativa all’apertura della procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese dell’imprenditore persona fisica e ciò nonostante il disposto dell’art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c., in quanto, diversamente, si determinerebbe un’ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione, costringendolo, di fatto, all’accesso alla liquidazione controllata, con illogica e contraddittoria esclusione da strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-10-gennaio-2023-es...

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28577/CrisiImpresa?Sovraindebitamento%3A-l%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellato-dal-Registro-Imprese-pu%C3%B2-accedere-al-concordato-minore%2C-dovendo-escludersi-la-qualit%C3%A0-di-consumatore

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza