Tribunale di Ancona: imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese ed accesso al concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII.
Trib. Ancona, 10 gennaio 2023, Est. Filippello
IMPRENDITORE PERSONA FISICA – Cancellazione dal registro delle imprese – Accesso al concordato minore – Ammissibilità – Sussistenza.
Non è ostativa all’apertura della procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese dell’imprenditore persona fisica e ciò nonostante il disposto dell’art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c., in quanto, diversamente, si determinerebbe un’ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione, costringendolo, di fatto, all’accesso alla liquidazione controllata, con illogica e contraddittoria esclusione da strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge.
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