Tribunale di Catania – Domanda di concordato preventivo depositata dopo il 15/7/2022, con riferimento allo stesso stato di crisi, in pendenza di un'istanza di fallimento. Domanda di fallimento presentata dopo tale data.

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Data di riferimento: 
22/12/2022

Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 22 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. f.f. Fabio L. Ciraolo, Rel. Alessandra Bellia, Giud. Lucia De Bernardin.

Procedimento prefallimentare iniziato nel vigore della Legge fallimentare - Domanda di concordato preventivo depositata dopo il 15 luglio 2022 – Riferimento alla stessa situazione di crisi – Necessario coordinamento tra le procedure - Situazione non regolamentata dall'art. 390 C.C.I. – Disciplina da applicarsi.

Istanza di fallimento depositata dopo il 15/7/2022 – Principio di conservazione degli atti – Conversione della domanda in istanza di apertura della liquidazione giudiziale – Fondamento.

La domanda di concordato preventivo presentata dopo il 14/7/2022, anche nella pendenza di un'istanza di fallimento presentata anteriormente con riferimento al medesimo stato di crisi, non può che seguire la disciplina in vigore del C.C.I.; in tal caso vengono in rilievo le esigenze di coordinamento adesso tutelate con il procedimento unitario, che a sua volta trova ulteriore salvaguardia nel richiamo all'istituto della riunione in senso proprio (si vedano tra gli altri gli artt. 7 e 40 del C.C.I.). Pertanto, presentata una domanda di concordato preventivo nella vigenza del nuovo codice della crisi è il procedimento pre-fallimentare pendente, divenuto recessivo, che va riunito a quello minore, e non viceversa, onde, di conseguenza, non appare convincente la tesi inversa che vorrebbe che il rito fallimentare risultasse da preferire anche per la domanda di concordato preventivo, pur se “in bianco”. In un caso di quel tipo, a fronte della necessità di coordinare tra loro le due procedure, come avviate a cavallo della data suddetta, non trova infatti applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 390 C.C.I. che prende in considerazione solo il momento di pendenza dei singoli procedimenti diretti alla risoluzione della crisi di impresa, guardando agli stessi in modo atomistico senza fare alcun riferimento a esigenze di  coordinamento.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alle procedure fallimentare e di liquidazione giudiziale, le rispettive pre-procedure  sono identiche, quanto a requisiti per l'apertura, effetti e finalità, e sono sovrapponibili anche con riguardo ai termini di 15 giorni che devono intercorrere tra la notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione udienza e l'udienza stessa, oltre che con riguardo al termine di 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie (art. 15 L.F. e 41 C.C.I.),  ragion per cui le domande di fallimento presentate dopo il 15/7/2022, in applicazione del principio di conservazione degli atti, vanno convertite in quelle di apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-22-dicembre-2022-pres-ciraolo-est-bellia

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28603/CrisiImpresa?Il-procedimento-pre-fallimentare-iniziato-prima-del-15-luglio-2022-deve-essere-riunito-alla-domanda-di-concordato-preventivo-presentata-successivamente

[con riferimento alla prima massima, e in particolare ad alcuni precedenti in tema di coordinamento tra procedure nella vigenza della legge fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 31 marzo 2021, n. 8982 https://www.unijuris.it/node/5625 e  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30539 https://www.unijuris.it/node/4502].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: