Tribunale di Torino – Composizione negoziata: il termine di durata delle misure protettive e cautelari non è assoggettabile a sospensione feriale.
Tribunale Ordinario di Torino, Sez. Feriale, 22 agosto 2022 – Pres. Gabriella Ratti, Rel. Antonia Mussa, Giud. Raffaella Bosco.
Composizione negoziata – Misure protettive e cautelari – Termini di durata – Sospensione feriale – Inapplicabilità - Fondamento.
Con riferimento alla procedura di composizione negoziata, si deve ritenere che il termine di durata delle misure protettive, anche con riferimento alla parentesi giurisdizionale ex art. 7 del D. L. 118/2021 avente ad oggetto la conferma/modifica/revoca delle stesse come richieste dall’imprenditore nella fase amministrativa di cui all'art. 6 e l'eventuale proroga delle stesse, non sia assoggettabile a sospensione feriale ex art. 1 L. n. 742/1969, come modificato dalla L. n. 162/2014; ciò in quanto il termine di durata delle predette misure protettive riveste natura squisitamente sostanziale, non solo perché al loro spirare non risulta collegato alcun effetto procedimentale o processuale (posto che con l’emanazione del provvedimento del giudice la parentesi giurisdizionale viene definita), ma anche perché la durata delle stesse rientra nella definizione del loro contenuto e del loro ambito di applicazione temporale incidendo su posizioni di diritto sostanziale con un sacrificio momentaneo che si impone alle prerogative creditorie per favorire, in una dialettica diretta tra debitore e creditori, con l’ausilio dell’esperto, il buon esito delle trattative strumentali alla composizione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-22-agosto-2022-pres-ratti-est-mussa
[con riferimento ad alcuni precedenti in materia richiamati del Tribunale, in tema di inapplicabilità della sospensione feriale nel concordato con riserva, cfr. in questa rivista: Tribunale Monza 06 agosto 2013 https://www.unijuris.it/node/2032; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2018 n. 15435 https://www.unijuris.it/node/4167 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 26 maggio 2022, n. 17145 https://www.unijuris.it/node/6365 (relativamente in particolare però, in questi due secondi casi, all'ipotesi di contestuale procedimento prefallimentare pendente); viceversa in senso contrario: Tribunale Pescara 07 maggio 2013 https://www.unijuris.it/node/2002; Tribunale Catania 25 luglio 2013 https://www.unijuris.it/node/2023].