Tribunale di Torino – Sovraindebitamento: il reclamo avvero l'omologa degli accordi di composizione della crisi va proposto entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto da parte dell'OCC.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 17 giugno 2022 – Pres. Manuela Massino, Rel. Antonia Mussa, Giud. Carlotta Pittaluga.
Sovraindebitamento – Accordi di composizione della crisi – Decreto di omologazione – Reclamo – Giorno dal quale decorre il termine per la proposizione – Comunicazione del decreto da parte dell’OCC – Fondamento.
Stante che la procedura di sovraindebitamento si struttura come procedimento camerale atipico, deve essere ritenuta forma idonea a garantire la conoscenza legale del decreto di omologa di un accordo con i creditori di composizione della crisi e di decorrenza dell'eventuale reclamo ex art. 12 della L. 3/2012 la comunicazione via PEC effettuata dall'OCC della proposta e di quel decreto ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, settimo comma, e 10, secondo comma, lettera a), di detta legge (norma quest'ultima che demanda al giudice di valutare quale sia la forma più idonea a garantirne la conoscenza), onde un tale reclamo va proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, e non dalla sua eventuale successiva notificazione, come prescritto dall'art. 739, comma 2, c.p.c. per i provvedimenti camerali dati in confronto di più parti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-17-giugno-2022-est-mussa
[con riferimento alla diversa modalità di proposizione del reclamo avverso l'omologa del concordato preventivo, che si conforma a quelle generali dei procedimenti camerali facendo riferimento quale dies a quo al momento della notificazione di quel provvedimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 febbraio 2017 n. 3465 https://www.unijuris.it/node/3243 ]