Tribunale di Bologna – Liquidazione controllata: documentazione da allegare al ricorso, quantificazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione per le necessità familiari del proponente, durata della procedura.

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Data di riferimento: 
29/11/2022

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Proc. Concorsuali, 29 novembre 2022 (data della pronuncia) –Pres. Fabio Florini, Rel. Antonella Remondini, Giud. Maurizio Atzori.

Liquidazione controllata – Apertura della procedura – Documentazione da allegare alla domanda.

Liquidazione controllata – Apertura della procedura – Tribunale – Necessità di mantenimento del debitore e dei suoi familiari – Somme da sottrarre alla liquidazione – Quantificazione provvisoria del loro ammontare – Ammissibilità -- Giudice delegato – Riscontro successivo – Modalità.

Liquidazione Controllata - Durata della procedura – Criterio da adottare – Corresponsione prevista di una quota di reddito di stipendio o pensione – Pronuncia dell'esdebitazione – Termine di durata massima consentito – Previsione del debitore - Irrilevanza.

Stante che, con riferimento alla domanda del debitore di apertura della procedura di liquidazione controllata, l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto di documentazione da allegare, ma nel secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore”, si deve ritenere che, in funzione di tale verifica, risulti necessario che il debitore depositi unitamente al ricorso, se non tutta la documentazione prevista dall'art. 39, primo comma, CCII con riferimento alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o ad una procedura di insolvenza, almeno quella indicata dall'art. 14 ter della L. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio. Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, risulta necessario, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 67, secondo comma, CCII, produrre altresì: l'elenco degli atti di disposizione compiuti dallo stesso negli ultimi cinque anni (anche alla luce delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art, 274, secondo comma CCII) e, in particolare, lo stato di famiglia, i provvedimenti relativi agli obblighi di mantenimento, stipendi o pensioni ed altre entrate del debitore, l'elenco delle spese necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia, specifiche informazioni riguardanti l'intero reddito familiare, indicazioni queste necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lettera b), CCII. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La determinazione dell’importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza  di apertura  ex art. 270 CCII della liquidazione controllata ma il tribunale può ugualmente quantificarlo in via provvisoria già in quella sede sulla base delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC,  fatta salva la successiva rivalutazione dello stesso da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura  sulla base  di quanto indicato dal liquidatore nella relazione che questi dovrà consegnargli entro trenta giorni una volta accertata, come sarà suo dovere fare, la situazione personale del ricorrente e della sua famiglia. (Pierluigi  Ferrini - Riproduzione riservata)

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella L. 3/2012 (artt. 14 quinquies, IV comma, e 14 undecies) onde deve ritenersi che quella procedura possa proseguire finché tutti i beni non sono stati liquidati e, nel caso dei beni futuri, fino a quando è possibile acquisirli. Tuttavia dal momento che l'art. 282 CCII ha stabilito che, se la procedura risulta pendente al termine del triennio dalla sua apertura, è dichiarata d’ufficio l’esdebitazione del proponente, deve considerarsi non più possibile  l'apprensione di quote dei redditi da stipendio o da  pensione oltre quel termine a prescindere dal fatto che il debitore li abbia messi a disposizione dei creditori per una durata maggiore, perché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28370.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza