Tribunale di Napoli Nord - Sovraindebitamento e piano del consumatore: soggetti cui può riconoscersi tale qualità.
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 12 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Arminio Salvatore Rabuano.
Sovreaindebitamento – Omologa di un piano del consumatore – Soggetti cui può riconoscersi tale qualità – Condizioni necessarie.
Al fine di addivenire all'omologa del piano del consumatore deve verificarsi, tra le altre condizioni, che al soggetto sovraindebitato possa riconoscersi quella qualifica e, a tale scopo, deve farsi riferimento non tanto al tipo di attività da quello svolta ma al titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato il suo squilibrio finanziario, economico e patrimoniale. In tal senso può ritenersi che quel presupposto ricorra laddove quel soggetto: 1) abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale; o 2) regoli con il piano sia debiti inerenti l'attività di impresa o professionale attualmente svolta (nell'accezione dimensionale interna ai requisiti d'accesso più generali di cui alla L. 3/2012), sia bisogni di natura personale e familiare, a condizione però che lo squilibrio sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per soddisfare proprio quest'ultimi bisogni, determinando così un'insolvenza qualificata; oppure 3) non abbia più la qualità di professionista/imprenditore e ristrutturi con il piano sia debiti inerenti la sua precedente attività , sia debiti derivanti da suoi personali interessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28342.pdf
[con riferimento alla rilevanza che alla natura dei debiti contratti si deve riservare ai fini dell'ammissibilità della proposizione di un piano del consumatore e al riconoscimento nel soggetto sovraindebitato di tale qualifica, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 01/02/2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230].
[il Tribunale ha richiamato la novità introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera e) CCII costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile che ha la possibilità di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali, anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale].