Tribunale di Palermo - Il debitore del tutto impossidente e che non può neanche offrire beni o crediti futuri da liquidare a beneficio del ceto creditorio non può avere accesso alla procedura di liquidazione controllata.
Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 30 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Giovanni D'Antoni, Rel. Gabriella Giammona, Giud. Giuseppe Rini.
Sovraindebitamento - Debitore del tutto impossidente – Accesso alla procedura di liquidazione controllata – Inammissibilità – Ragioni.
In tema di sovraindebitamento, si deve ritenere che non possa avere accesso alla liquidazione controllata di cui agli art. 268 e ss. CCII, in quanto procedura in tal caso del tutto priva di utilità e persino suscettibile di generare, causa la maturazione di spese prededucibili, ulteriori passività, il debitore del tutto impossidente e che non possa neanche offrire beni o crediti futuri da liquidare a beneficio del ceto creditorio. La circostanza che le disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato distinguano tra esdebitazione di diritto (art. 282 CCII), che segue l’apertura della procedura di liquidazione controllata, ed esdebitazione c.d. senza utilità (art. 283 CCII), rivolta proprio al debitore persona fisica che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” conferma infatti l’intento del Legislatore di evitare il passaggio obbligato del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e tale da assorbire in costi professionali tutte le esigue risorse disponibili del soggetto sovraindebitato. Né depone in senso contrario il fatto che, viceversa, la liquidazione giudiziale possa essere aperta anche in totale assenza di attivo, ciò in quanto in tal caso l'apertura di quella procedura indipendentemente dalla possibile soddisfazione dei creditori costituisce la sola modalità di accesso (nella concorrenza delle condizioni prescritte dall’art. 280 CCII) del debitore impossidente al beneficio dell’esdebitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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