Tribunale di Padova – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di modalità di apertura e di durata della procedura se avente ad oggetto, in particolare, una parte dello stipendio del soggetto sovraindebitato.

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Data di riferimento: 
20/10/2022

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 20 ottobre 2022 (data della pronuncia).– Pres. Caterina Santinello, Rel. Manuela Elburgo, Giud. Giovanni Giuseppe Amenduni.

Liquidazione controllata – Apertura di quella procedura – Istanza formulata dall'imprenditore - Fissazione di un'apposita udienza per garantire il contraddittorio – Presupposto necessario da escludersi.

Liquidazione controllata - Durata minima della procedura - Termine triennale – Sussistenza – – Momento in cui opera di diritto l'esdebitazione - Debitore non in possesso di beni immobili e in possesso solo di pochi beni mobili – Previsione della messa a disposizione di parte dello stipendio - Durata della procedura - Liquidazione dei beni conclusasi anteriormente – Convenienza che la procedura abbia comunque quella durata minima–- Ragione sottostante - Impossibilità che si protragga con riferimento a parte degli stipendi oltre al triennio – Redditi costituenti beni futuri.

Stante che in sede di liquidazione controllata trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni del titolo III CCII (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), si deve ritenere che, alla luce degli artt. 40 e 41 CCII, in analogia di quanto avviene in sede di liquidazione giudiziale, laddove l'apertura di quella procedura sia richiesta dall'imprenditore, non risulti necessario instaurare un contraddittorio, onde può essere omessa la celebrazione di una specifica udienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che il disposto dell’art. 282, comma 1, CCII prevede che nella liquidazione controllata “l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, deve concludersi, nulla essendo stato previsto in modo esplicito dal legislatore, che quella procedura debba avere una durata di almeno tre anni, giacché se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca anche antecedente ai tre anni, come può avvenire in sede di liquidazione giudiziale, il debitore medesimo, "tornato in bonis", si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale. Per converso, facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore risulta tenuto a soddisfare i crediti della massa in ogni caso solo nei limiti dell'attivo appreso fino a quel momento alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata di fatto anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso che la durata della procedura, se avente ad oggetto, come nel caso specifico, la messa a disposizione dei creditori di parte del suo stipendio eccedente quella necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia, sia previsto si protragga quantomeno fino allo scadere dei tre anni. Pur essendo infatti vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi 5 e 6 CCII con riferimento alla liquidazione giudiziale, anche nel caso della liquidazione controllata, la dichiarazione di esdebitazione non può precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, si deve ritenere che, qualora questa consista nella cessione di una quota parte dello stipendio, la stessa, con riferimento a quel tipo di reddito, non possa comunque proseguire oltre al triennio di cui alla dichiarazione di esdebitazione ex art. 282 CCII, non potendo la liquidazione che riferirsi ad attività già esistenti, ossia già maturate, in quel momento e non anche quindi all'acquisizione di redditi futuri. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28290.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza